Venezia: Punto di separazione tra il bacino di San Marco, il Canal Grande.
foto: Giacomo Latrofa

3 - Le principali novità del panorama legislativo

Chi si appresta a svolgere un’attività di consulenza legale in questo settore vede radicalmente mutato il quadro normativo con il recente florilegio legislativo .
La materia dei beni culturali era precedentemente disciplinata dalle vetuste Leggi del 1 giugno 1939 n. 1089 e 25 giugno dello stesso anno n. 1497.
Nonostante l’intervenuta opera di codificazione, da tempo auspicata , non mancano lacune, esasperanti rinvii a norme esterne al Codice dei B.A.C., pleonasmi, dubbi e incertezze interpretative.


Non è questa la sede per una disamina puntuale delle disposizioni in vigore, per cui non possiamo che limitarci ad una rapida annotazione dei momenti salienti dell’attività innovativa del legislatore, progressivamente orientata alla riduzione delle spese pubbliche, al decentramento dei poteri e all’avvicinamento dei beni e servizi culturali al mercato.
Il nuovo corso cominciò con la legge Ronchey (n. 4 del 1993), che concepì la possibilità di affidare in appalto ai privati i cosiddetti “servizi aggiuntivi” dei musei; proseguì nel 1998 , allorquando fu istituito l’attuale Ministero per i Beni e le Attività culturali che, cambiando nome, perdeva le proprie competenze in materia ambientale e ne acquistava in materia di spettacolo, di sport e di impiantistica sportiva. Soprattutto, affiancava ai beni le “attività” culturali nel suo oggetto statutario .
Queste le principali fonti che hanno in seguito disciplinato la materia, cui vanno aggiunte varie leggi finanziarie:

  • la legge n. 534 del 17.10.1996, recante “Nuove norme per l’erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali”;
  • la legge n. 127 del 1997 (cd. “Legge Bassanini”) la quale attribuiva agli enti locali la possibilità di costituire società a responsabilità limitata;
  • il d.lgs. 31.03.1998 n. 112, cosiddetta (“Legge Veltroni”), con cui si cominciò ad intaccare il primato statale in favore delle Regioni, rendendo concrete le funzioni di “valorizzazione” e “promozione”, affidate a queste ultime;
  • il D.P.R. n. 322 del 22.07.1998 (con successive modifiche), recante norme per la deducibilità dal reddito d’impresa delle somme donate in favore di programmi culturali;
  • Il d.lgs. 20.10.1998 n. 368, Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’art. 11 L. 15.03.1997 n. 59;
  • il dlgs 29.10.1999 n. 490, cioè il Testo Unico per i beni culturali e ambientali, (cosiddetta “Legge Melandri”), con la quale si intese conferire un assetto sistematico alla materia ;
  • la legge n. 248/2000 finalizzata a combattere la pirateria;
  • la Legge n. 342 del 2000, con cui si stabilì la deducibilità dal reddito delle imprese delle donazioni in danaro destinate a tutte le istituzioni culturali ;
  • l’art. 113 bis del D.lgs n.278/2000 del Testo Unico degli Enti Locali, introdotto dall’art. 35 della legge finanziaria 2002, con cui si sono delineati i modelli gestionali dei servizi pubblici locali, prevedendo l’affidamento diretto a istituzioni, aziende speciali e società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali;
  • il D.P.R. n. 441 del 2000, riguardante la procedura per la creazione di Soprintendenze speciali e “poli museali”;
  • la Legge Cost. n. 3/2001, a modifica del Titolo V della Costituzione, con la quale si trasferirono competenze normative alle regioni;
  • la Legge 28 dicembre 2001 n. 448, con cui si consentì a soggetti diversi da quelli statali la gestione di servizi  su beni di proprietà statale o dei quali lo Stato ha la gestione;
  • la legge del 15 giugno 2002 n. 112, recante lo Statuto dei Beni Culturali e istitutiva della Patrimonio dello Stato spa;
  • il D.M. B.A.C. del 3.10.2002 in G.U. del 15.11.2002, che ha specificato le categorie di possibili beneficiari delle erogazioni liberali in favore di enti culturali ;
  • il D.lgs. n. 3/2004, relativo al riordino del Ministero;
  • il D.lgs. del 9 aprile 2003 n. 68, emanato a disciplina del diritto d’autore e diritti connessi nella società dell’informazione, in attuazione della Direttiva 2001/29CE del 22.05.2001;
  • la legge del 17 aprile 2003 n. 82 di conversione del D.L. 18 febbraio 2003 n. 24, in materia di contributi in favore delle attività dello spettacolo;
  • il Decreto Ministeriale del 9.05.2003 dedicato alla disciplina del funzionamento amministrativo e contabile delle Soprintendenze speciali;
  • il D.lgs. del 27 giugno 2003 n. 168, per la “Istituzione di sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale presso tribunali e corti d’appello, a norma dell’art. 16 della L. 12.12.2002 n. 273” ;
  • la Legge 16 ottobre 2003 n. 291, istitutiva della società per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo, Arcus spa;
  • la legge del 24 novembre 2003 n. 326, che ha previsto la possibilità di dismissione e alienazione di beni culturali facenti parte del patrimonio immobiliare pubblico, previa verifica del venir meno del loro interesse culturale ;
  • il D.lgs. n. 30 del 22.01.2004, con cui è stato creato un corpus normativo specifico e separato per la disciplina dei lavori pubblici sui beni culturali, sottraendoli alla L. 109/1994 (cd. legge “Merloni”);
  • il d.lgs. 22.01.2004 n. 42, ovverosia  il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137, entrato in vigore l’1.05.05;
  • la Legge n. 106 del 15.04.2004, che detta le norme sul deposito legale presso la Biblioteca nazionale centrale di Firenze o la Biblioteca nazionale centrale di Roma di libri e documenti cartacei, sonori e videofotografici di interesse culturale destinati all’uso pubblico, prevedendo la nascita di un archivio nazionale e regionale della produzione editoriale, nonché la realizzazione di servizi bibliografici nazionali di informazione e di accesso ai documenti oggetto del deposito legale;
  • la Legge del 21 maggio 2004 n. 128, di conversione con modificazioni del decreto legge 22.03.2004 n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo;
  • il D. Min. B.A.C. del 9.02.2005, con cui si dà attuazione al Codice dei Beni culturali e del Paesaggio;
  • il D. Min. B.A.C. del 28.02.2005, con cui si sono introdotte modifiche alla disciplina delle procedure per la verifica dell’interesse culturale dei beni pubblici e la conseguente vendita di quelli privi di pregio storico-artistico;
  • la Legge n. 43 del 31 marzo 2005, in materia di diritto d’autore, a conversione con modificazioni del D.L. 31.01.2005 n. 7, recante disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, etc.;
  • il Decreto Legge del 26 aprile 2005 n. 63, recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d’autore. Con questo provvedimento si è disciplinata la procedura per la “verifica archeologica preventiva” delle aree sottoposte ad interventi edilizi;
  • il D.lgs del 19.01.2006, in attuazione della Direttiva 2001/84 in materia di diritto di seguito, cioè del diritto di un’opera d’arte figurativa o manoscritta a percepire un compenso sulle vendite successive alla prima cessione dell’opera, fruendo così del relativo plusvalore (l’obiettivo è eliminare disparità di trattamento e fenomeni di inquinamento della concorrenza nel mercato delle opere d’arte);
  • il D.lgs del 13 febbraio 2006 n. 118, pubblicato in G.U. del 25.03.2006 n. 71, emesso in attuazione della Direttiva 2001/84/CE, relativa al diritto dell’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale;
  • il D.lgs. del 3 marzo 2006, con il quale si sono apportate modifiche al Codice dei Beni Culturali, riguardanti principalmente la cosiddetta “autorizzazione paesaggistica in sanatoria” e la soppressione dell’istituto del “silenzio-assenso” per gli interventi edilizi sui beni culturali; si è, altresì, introdotto l’obbligo per il proprietario di un immobile facente parte del patrimonio culturale di dare comunicazione al Soprintendente territorialmente competente di eventuali mutamenti della destinazione d’uso, al fine di evitare utilizzi incompatibili con il carattere storico-artistico dell’immobile medesimo;
  • il Decreto Legislativo n. 140 del 16 marzo 2006, in vigore dal 22 aprile 2006, pubblicato in G.U. del 7.04.2006 n. 82, con cui si è recepita nel nostro ordinamento la Direttiva 2004/48/CE, relativa al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale;
  • il D.lgs del 24 marzo 2006 n. 156, recante disposizioni correttive e integrative al D.lgs 22.01.2004 n. 42 in relazione ai beni culturali (G.U. 27.04.2006 n. 97, suppl. ord. N. 102/L). Avviso di rettifica in G.U. 24.05.06 n. 119;
  • il D.lgs del 24 marzo 2006 n. 157, recante disposizioni correttive e integrative al D.lgs 22.01.2004 n. 42 in relazione al paesaggio (G.U. 27.04.2006 n. 97, suppl. ord. N. 102/L) .

Per un primo bilancio delle innovazioni legislative, vedi gli otto quaderni pubblicati sul sito ministeriale www.beniculturali.it.

Al fine di riunificate e coordinare le numerose ed eterogenee disposizioni vigenti, con la legge 8.10.1997 n. 352 si conferì la delega al Governo di emanare un decreto legislativo  finalizzato a codificare la materia.

D.lgs. 20.10.1998 n. 368. Con legge 29.01.1975 n. 5 il Ministero era stato in precedenza denominato “Ministero per i beni culturali e ambientali”.

Non sembra, tuttavia, almeno stando al pesante giudizio critico espresso dall’attuale Ministro Urbani, che il Ministero abbia sinora assolto compiutamente alla sua missione: “Il Ministero B.A.C. non solo non ha risolto nessuno dei problemi che avrebbe dovuto affrontare, ma ne ha ancora più allontanato la soluzione con la sua stessa crescita in senso unicamente burocratico”, G. Urbani, Intorno al restauro, Milano, 2000, pag. 145.

Vedi articoli 152 e 153.

Sulla cosiddetta “defiscalizzazione” dei contributi alla cultura dati dalle imprese, vedasi anche l’art. 100, comma II, lettera m T.U. imposte sui redditi del 2000, nonché: D.P.R. 22.07.1998 n. 322, D.M. 2.10.02 in G.U. 15.11.02, Circolare Agenzia Entrate 107/E del 2001 e del 15.03.2002 in G.U. n. 73 del 27.03.02.
Per le persone fisiche e gli enti non commerciali, per i quali vige la possibilità di detrazioni/deduzioni parziali, vedasi L. n. 49 del 26.02.87 e D.P.R. 917/86.

Attualmente, possono ricevere donazioni in danaro interamente deducibili dall’imponibile senza limiti di importo i soggetti che:

  • non hanno scopo di lucro;
  • con uno statuto che prevede lo svolgimento di attività nei settori dei beni culturali o dello spettacolo;
  • che svolgano effettivamente tali attività;
  • appartenenti alle seguenti categorie: Stato, Regioni, enti locali, relativamente alle attività nei settori dei beni culturali o dello spettacolo; le persone giuridiche, costituite o partecipate dallo Stato o dalle Regioni o da altri enti locali; gli enti pubblici o le persone giuridiche private costituiti mediante leggi nazionali o regionali; i soggetti, aventi personalità giuridica pubblica o privata che abbiano ricevuto almeno in uno degli ultimi cinque anni ausili finanziari ai sensi delle leggi 30/04/1985 n. 163 o 17/10/1996 n. 534 e che non siano incorsi in cause di revoca o decadenza dagli stessi; ovvero si trovino nella condizione di aver diritto a riceverli, anche se nel primo anno di attività; ovvero, non rientrando nelle ipotesi precedenti, comunque abbiano ricevuto almeno in uno degli ultimi cinque anni ausili finanziari direttamente previsti da disposizioni di legge statale o regionale.

Le sezioni specializzate sono state istituite presso i Tribunali e le Corti d’Appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia. Non si tratta di tribunali speciali bensì di sezioni di un tribunale ordinario, composte da magistrati esperti in materia di diritto industriale e d’autore. L’istituzione  delle sezioni specializzate ha concentrato in 12 tribunali il contenzioso precedentemente attribuito a 165 tribunali e 29 corti d’appello, dimenticando peraltro di istituire una sede in Sardegna e creandone 2 in Sicilia, quest’ultima inspiegabilmente unica regione italiana con più di una sede di sezione.

Vedi anche Regolamento approvato con D.P.R. 7.09.2003 n. 283.

Si aggiungano all’elenco delle novità normative, oltre alle norme introdotte dalla Costituzione Europea (vedi antea) gli artt. 13 e 22 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, sottoscritta a Nizza il 7 dicembre 2000, in cui si sancisce il principio della libertà e del rispetto delle diversità nazionali e regionali.


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