News 15/03/2007

 

 

Turismo
a cura dell’avvocato Nicola Anemone

 

Sentenza CORTE DI CASSAZIONE
Sezioni Unite Civili, 14/06/2006, Sentenza n. 13689
Consumatori - Giurisdizione civile - Trasporto aereo internazionale - Controversie
relative - Criteri di individuazione del giudice legittimato alla loro trattazione -
Convenzione di Varsavia del 12/10/1929. In materia di giurisdizione sulle controversie
relative al trasporto aereo internazionale, l'art. 28 della Convenzione di Varsavia del 12
ottobre 1929 (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 19 marzo 1932, n. 8541), come
integrata dal protocollo dell'Aja del 28 settembre 1955 (ratificato con la legge 31 dicembre
1982, n. 1832), stabilisce che l'azione di responsabilità può essere promossa, a scelta
dell'attore, nel territorio di una delle altre parti contraenti, sia davanti al tribunale del domicilio
del vettore, sia dinanzi a quello della sede principale della sua attività, sia davanti al tribunale
del luogo di destinazione o, infine, adendo il giudice competente nel luogo ove il vettore
possiede uno stabilimento a cura del quale il contratto è stato concluso. Quest'ultimo criterio
di collegamento, implica che il vettore, sia pure avvalendosi dell'opera di soggetti estranei ad
esso, quale può essere un agente di viaggi, abbia concluso il contratto di trasporto, purché
l'attività di tale agente faccia capo allo stabilimento e non ad altra sede del vettore o
addirittura ad altri soggetti. (Nella specie, relativa ad un'azione risarcitoria instaurata nei
confronti della compagnia "Air New Zealand Limited" per il danno conseguente al ritardo in
partenza di un volo da Napoli a Papeete i cui biglietti erano stati acquistati presso un'agenzia
di viaggi di Salerno, la S.C., esclusa pacificamente l'applicabilità dei criteri di collegamento
costituiti dal domicilio del vettore - sito in Nuova Zelanda - e dal luogo di destinazione -
coincidente con la Polinesia -, ha ritenuto difettante, ai fini dell'affermazione della
giurisdizione del giudice italiano, anche il residuo criterio riconducibile al luogo di fissazione
di uno stabilimento da parte del vettore, sul presupposto che, nel caso specifico, sarebbe
stato necessario che gli attori - essendo la relativa circostanza contestata - avessero provato
che l'agenzia di viaggi, venditrice dei biglietti, aveva agito sulla base di un contratto stipulato
con la rappresentanza italiana della suddetta compagnia aerea). CORTE DI CASSAZIONE
Sezioni Unite Civili, 14/06/2006, Sentenza n. 13689

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