-Tribunale di Agrigento 22 Dicembre 2003, n. 2882

Contratto di organizzazione di viaggio - Contratto di intermediazione di viaggio – Distinzione L. 27 dicembre 1977, n. 1084, di ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970; D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111 (ora D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

I. Costituisce contratto di organizzazione di viaggio quello tramite il quale un soggetto si impegna a suo nome a procurare ad un altro, per mezzo di un prezzo globale, un insieme di prestazioni comprendenti il trasporto, il soggiorno separato dal trasporto o qualunque altro servizio che ad essi si riferisca. Pertanto, rientra nell’intermediazione la mera vendita di un viaggio organizzato da altri ovvero di uno o più servizi considerati in modo separato ed attinenti ad un viaggio o ad un soggiorno, senza la creazione di un servizio complessivo, diverso dalle sue singole componenti e venduto in via unitaria.

Contributi previdenziali - Inquadramento - Agenzia di viaggi - Attività plurime - Criteri di classificazione – Prevalenza - Elementi di valutazione
Art. 49, L. 9 marzo 1989, n. 88; art. 2195 c.c.

 

II. Qualora una agenzia di viaggi svolga sia attività di organizzazione di viaggi, sia attività di intermediazione di viaggi ed a tali attività non corrispondano autonome e distinte organizzazioni, ai fini dell’inquadramento previdenziale è indispensabile valutare, in maniera complessiva, quale delle due attività risulti prevalente sull’altra, con riferimento ai diversi fattori economici e strutturali dell’impresa, quali, ad esempio, il personale addetto ed il fatturato.

-Tribunale di Milano, sez. XI, 27 Gennaio 2004

Contratto di viaggio - Vendita di pacchetti turistici - Fatto del terzo fornitore del servizio - Responsabilità dell’organizzatore - Prova liberatoria
Artt. 14, 15 e 17, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111 (ora artt. 93, 94 e 96, D.Lgs. n. 206/2005)

I. L’organizzatore di viaggi risponde per i pregiudizi causati alla persona subiti dal viaggiatore a causa dell’inadempimento da parte del terzo fornitore del servizio qualora non riesca a dimostrare che l’evento dannoso sia dipeso da fatto del consumatore, fatto del terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, caso fortuito o forza maggiore (fattispecie: responsabilità del tour operator per i danni alla persona dei viaggiatori dovuti ad un incidente stradale occorso durante un’escursione in fuori strada).

Contratto di viaggio - Vendita di pacchetti turistici - Escursione facoltativa venduta in loco al consumatore – Qualità di organizzatore o di intermediario - Onere della prova
Artt. 3 e 14, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111 (ora artt. 83 e 93, D.Lgs. n. 206/2005)

II. Il tour operator, organizzatore del pacchetto base acquistato dal consumatore, che nel corso del viaggio all’estero venda al turista un’escursione facoltativa fornita da un terzo prestatore del servizio, si intende organizzatore anche del pacchetto turistico supplementare, a meno che fornisca una prova contraria.
Contratto di viaggio - Vendita di pacchetti turistici - Prestazione di servizi accessori - Fatto dannoso imputabile al terzo fornitore del servizio - Responsabilità dell’organizzatore - Risarcimento del danno da parte del tour operator – Surrogazione nei diritti del turista - Sussistenza
Art. 18, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111 (ora art. 97, D.Lgs. n. 206/2005)

III. L’organizzatore del viaggio che abbia risarcito il danno al consumatore è surrogato nei diritti del turista verso il fornitore del servizio responsabile del sinistro occorso al viaggiatore.

-Corte di Giustizia CE 10 Marzo 2005, C-336/03

Direttiva 97/7/CE - Questioni pregiudiziali - Protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza – Nozione di contratto di fornitura di servizi relativi ai trasporti - Contratti di noleggio di autoveicoli
Direttiva 97/7/CE

I. L’art. 3, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 maggio 1997, 97/7/CE, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «contratti di fornitura di servizi relativi ai trasporti» include i contratti aventi ad oggetto la fornitura di servizi di noleggio di autoveicoli.

-Tribunale di Roma, sez. X, 13 Aprile 2005

Contratto di viaggio - Vendita di pacchetti turistici - Prestazione di servizi accessori - Inadempimento dell’organizzatore - Danno al consumatore - Onere della prova - Prova testimoniale - Confidential report - Utilizzabilità in giudizio - Valore giuridico - Sussistenza
Artt. 13 e 15 CCV; artt. 9, 14, 17 e 19, D.Lgs. n. 111/1995 (ora artt. 88, 93, 96 e 98 D.Lgs. n. 206/2005)

I. In assenza di precisa indicazione in contratto circa la tipologia del mezzo di trasporto destinato alle escursioni ed alle qualità, e modalità di esecuzione di altre prestazioni (tra le quali l’assistenza resa da guide turistiche), il giudice può fondare la propria decisione sul c.d. confidential report e, a tal fine, considerare inattendibili le dichiarazioni rese, in sede di prova orale, dal testimone firmatario del predetto documento.

-Corte Cost. 18 Luglio 20005, n. 262, ordinanza

Attività alberghiera - Comunicazione dei nominativi degli ospiti - Omissione - Ritardo - Sanzione penale – Strutture ricettive - Illecito esercizio - Sicurezza pubblica - Discrezionalità del legislatore - Manifesta infondatezza
Artt. 17, 17-bis, 86, 108 e 109, R.D. 18 giugno 1931, n. 773; art. 8, L. 29 marzo 2001, n. 135; art. 3
Cost.

I. E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 109, R.D. 8 giugno
1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nel testo sostituito dall’art. 8, L. 29 marzo 2001, n. 135 (Riordino della legislazione nazionale del turismo), sollevata, in riferimento all’art. 3 Cost. sul presupposto che tale norma prevede la sanzione penale per l’omessa o ritardata comunicazione dei nominativi degli ospiti di un albergo mentre gli artt. 86 e 108, medesimo R.D. n. 773/1931 stabiliscono la mera sanzione amministrativa in caso di esercizio dell’attività senza licenza, senza previa dichiarazione all’autorità di pubblica sicurezza o in spregio del divieto del questore, in quanto il giudice a quo pone a raffronto fattispecie evidentemente disomogenee, per le quali una differente disciplina legislativa non è irragionevole.

-Tar Campania, II sez. di Salerno- 27 Ottobre 2005 (data decisione), ricorso n. 1980/2001

Attività agrituristica - Esercizio in forma associata - Cancellazione dell’albo regionale - Gestione in forma associata - Compatibilità
Legge quadro n. 730/1985; L.R. Campania 28 agosto 1984, n. 41

E’ da considerarsi compatibile con le finalità di valorizzazione e di incentivazione dell’attività agrituristica prevista dal legislatore regionale e nazionale lo svolgimento della stessa in forma associata, la quale rispetti i requisiti e le condizioni richieste per l’esercizio dell’attività di agriturismo.

-Tribunale di Torino 19 Gennaio 2005, n. 344

Contratto di vendita di pacchetti turistici - Condizioni generali - Vessatorietà - Valutazione
D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111; artt. 1469 bis ss. c.c.

I. Gli artt. 1469 bis ss. c.c., che prevedono la normativa di carattere generale in tema di tutela dei consumatori nei contratti conclusi tra questi ultimi e professionisti, non si applicano ai contratti aventi ad oggetto la vendita di pacchetti turistici. Ne consegue che ai contratti di compravendita di pacchetti turistici, conclusi dai consumatori, deve essere applicata solo la normativa di carattere speciale, di cui al D.Lgs. n. 111/1995

Contratto di vendita di pacchetti turistici - Condizioni generali - Vessatorietà - Valutazione
D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111; artt. 1469 bis ss. c.c.

II. Ogni valutazione in merito all’eventuale vessatorieta` delle clausole contrattuali contenute in un contratto di compravendita di pacchetti turistici deve essere condotta facendo esclusivo riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 111/1995, la cui disciplina speciale prevale sulle normative di carattere generale precedenti o successive.

Contratto di vendita di pacchetti turistici - Condizioni generali - Vessatorietà - Valutazione
D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111; artt. 1469 bis ss. c.c.

III. Il richiamo, contenuto nelle condizioni generali di un contratto di compravendita di pacchetti turistici,di tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 111/1995 come fonte negoziale del rapporto, comporta l’integrale inserimento della disciplina legale nel contratto, le cui clausole sono pertanto sottratte al vaglio di vessatorieta` secondo i parametri di cui agli artt. 1469 bis ss. c.c.

Contratto di vendita di pacchetti turistici - Condizioni generali - Obblighi di informazione - Vessatorieta` - Esclusione
Artt. 8 e 9, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111; art. 1469 bis c.c.

IV. E’ legittima la clausola delle condizioni generali di un contratto di compravendita di pacchetti turistici in cui si prevede che le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli o in altri mezzi di comunicazione scritta vengano fornite dall’organizzatore in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.

Contratto di vendita di pacchetti turistici - Condizioni generali - Pagamenti - Clausola risolutiva espressa - Vessatorieta`- Esclusione
Art. 7, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111; art. 1469 bis c.c.

V. E’ legittima la previsione, nelle Condizioni Generali di un contratto di compravendita di pacchetti turistici, della clausola risolutiva espressa in relazione al mancato pagamento delle somme pattuite, a titolo di acconto e di saldo del prezzo del pacchetto, alle scadenze stabilite nel contratto.

Contratto di vendita di pacchetti turistici - Condizioni generali - Recesso del consumatore - Fatto sopraggiunto non imputabile al consumatore - Grave inadempimento dell’organizzatore - Penali - Inapplicabilità
Artt. 7 e 13, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111; artt. 1469 bis, 1469 quinques, 1469 ter c.c.

VI. Il recesso del consumatore per fatto sopraggiunto non imputabile a quest’ultimo o per grave inadempimento dell’organizzatore è consentito senza il pagamento di penali, anche qualora tale facoltà non sia espressamente prevista dal contratto, purchè le Condizioni Generali richiamino integralmente la disciplina del D.Lgs. n. 111/1995.

Contratto di vendita di pacchetti turistici - Condizioni generali - Modifiche dopo la partenza - Risarcimento danni -Ammissibilita`
Artt. 12 e 13, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111; art. 1469 bis c.c.

VII. La mancata espressa menzione dell’obbligo risarcitorio a carico dell’organizzatore nei confronti del consumatore nell’ipotesi di modifiche del pacchetto turistico intervenute dopo la partenza, nei casi in cui la prestazione fornita sia di valore inferiore a quelle previste, non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, oppure la soluzione alternativa proposta venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivi, non comporta l’esclusione o la limitazione della relativa azione.

Contratto di vendita di pacchetti turistici - Condizioni generali - Sostituzioni - Rifiuto della prestazione nei confronti del sostituto - Responsabilità dell’organizzatore - Ammissibilità
Art. 10, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111; artt. 1469 bis c.c.

VIII. In caso di sostituzione del turista l’organizzatore è sempre responsabile nei confronti del consumatore nell’ipotesi in cui un terzo fornitore di servizi compresi nel pacchetto turistico rifiuti la prestazione nei confronti del sostituto ritualmente indicato dal cliente rinunciatario.

-Corte di Giustizia UE 10 gennaio 2006, C-344/04

Trasporto aereo - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Artt. 5, 6 e 7 - Compensazione ed assistenza dei passeggeri in caso di negato imbarco e cancellazione del volo o ritardo prolungato - Validità -Interpretazione dell’art. 234 CE
Artt. 5, 6 e 7, Regolamento CE n. 261/2004

I. La Corte conferma la validità degli artt. 5, 6 e 7 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91.

-Corte di Giustizia UE 30 Maggio 2006, C-317/04 e C-318/04

Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - Trasporto aereo - Decisione 2004/496/ CE - Accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America - Schede nominative dei passeggeri aerei trasferite all’Ufficio delle dogane e della protezione delle frontiere degli Stati Uniti d’America - Direttiva 95/46/CE - Art. 25 - Stati terzi - Decisione 2004/535/CE - Livello di protezione adeguato
Art. 25, Direttiva n. 95/46/CE

I. L’art. 3, n. 2, primo trattino, della direttiva esclude dal suo ambito di applicazione i trattamenti di dati personali effettuati per l’esercizio di attività che non rientrano nell’ambito di applicazione del diritto comunitario, come quelle previste dai titoli V e VI del Trattato sull’Unione europea e comunque i trattamenti aventi come oggetto la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello Stato e le attività dello Stato in materia di diritto penale. Ne risulta che il trasferimento dei dati PNR al CBP costituisce un trattamento avente come oggetto la pubblica sicurezza e le attività dello Stato in materia di diritto penale. Se è giusto considerare che i dati PNR sono inizialmente raccolti dalle compagnie aeree nell’ambito di un’attività che rientra nel diritto comunitario, ossia la vendita di un biglietto aereo che da diritto ad una prestazione di servizi, il trattamento dei dati che viene preso in considerazione nella decisione sull’adeguatezza, tuttavia, possiede una natura del tutto diversa. Infatti, tale decisione, come già ricordato al punto 55 della presente sentenza, non riguarda un trattamento di dati necessario alla realizzazione di una prestazione di servizi, ma ritenuto necessario per salvaguardare la pubblica sicurezza e a fini repressivi.

Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - Trasporto aereo - Decisione 2004/496/ CE - Accordo tra la Comunità Europea e gli Stati Uniti d’America - Schede nominative dei passeggeri aerei trasferite all’Ufficio delle dogane e della protezione delle frontiere degli Stati Uniti d’America - Direttiva 95/46/CE - Art. 25 - Stati terzi - Decisione 2004/535/CE - Livello di protezione adeguato
Art. 25, Direttiva n. 95/46/CE

II. Il Parlamento sostiene che l’art. 95 Trattato CE non costituisce, per la decisione 2004/496, un fondamento giuridico corretto. La decisione, infatti, non avrebbe per oggetto ne´ per contenuto l’instaurazione e il funzionamento del mercato interno contribuendo all’eliminazione di ostacoli alla libera prestazione dei servizi e non conterrebbe disposizioni volte alla realizzazione di tale scopo. Infatti, la sua finalità sarebbe piuttosto quella di legittimare il trattamento di dati personali imposto dalla legislazione statunitense. Del resto, l’art. 95 Trattato CE non potrebbe costituire il fondamento della competenza della Comunità a concludere l’accordo, giacchè questo riguarda trattamenti di dati esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva. L’art. 95 Trattato CE, in combinato disposto con l’art. 25 della Direttiva, non è idoneo a fondare la competenza della Comunità a concludere l’accordo. Infatti, l’accordo riguarda lo stesso trasferimento di dati della decisione sull’adeguatezza e quindi trattamenti di dati che, come precedentemente esposto, sono esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva.

Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - Trasporto aereo - Decisione 2004/496/ CE - Accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America - Schede nominative dei passeggeri aerei trasferite all’Ufficio delle dogane e della protezione delle frontiere degli Stati Uniti d’America - Direttiva 95/46/CE - Art. 25 - Stati terzi - Decisione 2004/535/CE - Livello di protezione adeguato
Art. 25, Direttiva n. 95/46/CE

III. Sono annullate la decisione del Consiglio 17 maggio 2004, 2004/496/CE, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità Europea e gli Stati Uniti d’America sul trattamento e trasferimento dei dati di identificazione delle pratiche (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei all’ufficio doganale e di protezione dei confini del dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti, e la decisione della Commissione 14 maggio 2004, 2004/535/CE, relativa al livello di protezione adeguato dei dati personali contenuti nelle schede nominative dei passeggeri aerei trasferiti all’Ufficio delle dogane e della protezione delle frontiere degli Stati Uniti United States’ Bureau of Customs and Border Protection.

-Corte di Cassazione 6 Aprile 2006, n. 8075

Obbligazioni e contratti - Contratto di viaggio - Trasporto aereo - Soppressione del volo - Condizioni meteorologiche avverse - Caratteri della forza maggiore - Responsabilità del gestore aeroportuale.
Artt. 113 e 339 c.p.c.

Ai fini della pronuncia secondo equità, la quantificazione del valore della domanda cui bisogna riferirsi è quella indicata dall’attore nell’atto di citazione. La sentenza del GdP che non possa essere considerata pronunciata secondo equità, per il combinato disposto degli artt. 113 e 339 c.p.c., è impugnabile con l’appello e non col il ricorso per cassazione, senza che assuma rilievo la riduzione della richiesta di condanna eventualmente operata dall’attore in sede di precisazione delle conclusioni in quanto il momento determinante ai fini della competenza è quello della proposizione della domanda. (Sentenza pronunciata nell’ambito del giudizio instaurato presso il GdP di Milano e concluso con la sentenza del 10 aprile 2002 dove è stato ritenuta la responsabilità civile a carico dell’ente gestore di un aeroporto per i danni agli utenti, dovuti alla non regolare disponibilità dei voli a causa di una nevicata non eccezionale e prevista).

-Tribunale di Genova 2 Marzo 2005

Contratto di viaggio - Danno da vacanza rovinata - Natura e fondamento
Artt. 13 e 15 CCV, D.Lgs. n. 111/1995; art. 2059 c.c
.
I. Il danno da vacanza rovinata è un evento che va ad incidere sul benessere psicologico della persona, senza tradursi in un nocumento economico; la sua risarcibilità non si fonda sull’art. 2059 c.c., bensì sul c.d. degli artt. 13 e 15 CCV e sul D.Lgs. n. 111/1995 (quest’ultimo a fortiori dopo la sentenza della Corte di Giustizia CE 12 marzo 2002, C-168/00, caso Leitner).

Responsabilità dell’organizzatore - Danno da vacanza rovinata - Prescrizione
Art. 15, D.Lgs. n. 111/1995

II. Al diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata si applica il termine di prescrizione triennale di cui all’art. 15 D.Lgs. n. 111/1995.

Danno da vacanza rovinata - Onere della prova
Art. 15, D.Lgs. n. 111/1995

III. Ai fini del risarcimento, seppure in via equitativa, del danno da vacanza rovinata, occorre che il turista dia la prova della sussistenza in concreto di tale danno: allegato l’inadempimento dell’organizzatore o del venditore del pacchetto turistico, occorre dimostrare che le conseguenze del citato inadempimento siano state tali da incidere concretamente sulla possibilità del turista di fruire dei servizi messigli a disposizione in modo tale da garantirgli quel livello di tranquillità e godimento del proprio tempo libero che è lecito attendersi.

-Giudice di Pace Milano 20 Settembre 2005, n. 37508

Obbligazioni e contratti - Contratto di viaggio - Smarrimento del bagaglio - Responsabilità del tour operator -Danno non patrimoniale da vacanza rovinata
Artt. 14, comma 2, D.Lgs. n. 111/1995; art. 2059 c.c.; art. 5 Direttiva CEE n. 90/314

I. La compagnia organizzatrice è tenuta a rispondere nei confronti del consumatore anche del comportamento degli altri prestatori del servizio di cui essa si avvale. Il risarcimento del danno da vacanza rovinata non deve essere riconosciuto a titolo di danno esistenziale ex art. 2059 c.c. atteso che è tale solo il danno che deriva dalla lesione dei diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti. Il danno da vacanza rovinata è invece un danno non patrimoniale che consegue all’inadempimento o inesatto adempimento del contratto concluso dal tour operator in conformità al disposto dell’art. 5 della Direttiva CEE n. 90/314, come interpretato dalla Corte di Giustizia con la sentenza 12 marzo 2002.

-Giudice di Pace Roma 3 Giugno 2005

Pacchetto viaggi - Disservizi e inadempimenti - Disagi generici - Danno «da vacanza rovinata» - Non configurabile
D.Lgs. n. 111/1995

I. Disagi generici non consentono di configurare un danno «da vacanza rovinata». Per integrare tale danno,devono essere provati la condotta colposa da parte dell’organizzatore del viaggio e i danni alla salute dei partecipanti al viaggio

-Giudice di pace Aosta 27 gennaio 2006, n. 87

Obbligazioni e contratti - Contratto di intermediazione turistica - Soppressione del volo diretto - Responsabilità contrattuale dell’agenzia di viaggi - Danno esistenziale - Responsabilità solidale dell’agenzia di viaggio e del vettore per mancato adempimento degli obblighi di informazione
Artt. 1703, 1710, comma 2, 1711, comma 2, c.c.

I. L’agenzia di viaggio è tenuta in solido con il vettore aereo al risarcimento del danno esistenziale.
del passeggero per aver omesso un controllo aggiornato dello stato di praticabilità dei voli, mentre
non può essere considerata inadempiente rispetto ai propri obblighi contrattuali dal momento che,
nel dare l’informazione relativa alla soppressione dei voli diretti, si è servita dei dati, posti a disposizione del vettore, e di cui disponeva al momento della prenotazione dei biglietti.

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